Quando una coppia si separa, una delle prime domande che emergono riguarda la casa. Chi deve lasciare l’immobile? Chi può continuare ad abitarlo? Molti pensano che la risposta sia semplice: “La casa è intestata a me, quindi resto io.” In realtà la legge distingue chiaramente tra proprietà dell’immobile e assegnazione della casa familiare, e questa distinzione è oggi disciplinata in modo specifico dal codice civile.
Il riferimento normativo: l’articolo 337-sexies del codice civile
La materia è regolata dall’art. 337 sexies del codice civile, norma inserita nel Capo II del Titolo IX del Libro I, a seguito della riforma della filiazione del 2012. La norma stabilisce che il godimento della casa familiare viene attribuito dando priorità assoluta all’interesse dei figli, e che il giudice ne tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando anche l’eventuale titolo di proprietà. Non si tratta quindi di una scelta arbitraria, ma di un criterio guidato in primo luogo dalla tutela della prole. Vale la pena ricordare che questa disciplina si applica oggi anche alle coppie di fatto, grazie alla Legge 76/2016 (la cosiddetta Legge Cirinnà), che ha esteso il diritto di chiedere l’assegnazione anche ai genitori non coniugati. Codice-civile-online + 2
Proprietà e assegnazione non sono la stessa cosa
Essere proprietari della casa non significa automaticamente avere il diritto di continuare a viverci. Il proprietario mantiene la titolarità dell’immobile, ma il giudice può assegnare la casa all’altro genitore per tutelare l’interesse dei figli. Questo vale anche quando l’immobile è in comproprietà tra i coniugi: il godimento del coniuge assegnatario non deriva dalla quota di proprietà, ma dal provvedimento giudiziale stesso, che prevale sul titolo di proprietà ai fini abitativi.
Primo caso: figli prevalentemente con un genitore
Immaginiamo una casa intestata al marito. Dopo la separazione i figli continuano a vivere prevalentemente con la madre. In questo caso il giudice può assegnare la casa alla madre. Il marito resta proprietario ma potrebbe dover trovare un’altra abitazione. La giurisprudenza più recente conferma questo orientamento: nei casi di crisi familiare il giudice deve tenere conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui il figlio ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato in prevalenza.
Secondo caso: affidamento paritetico
Sempre più separazioni prevedono tempi di permanenza molto simili con entrambi i genitori. L’affidamento paritetico non comporta automaticamente l’assegnazione della casa. Il giudice valuta l’organizzazione familiare, le esigenze dei figli, le disponibilità abitative e la situazione concreta della famiglia. Ogni caso può portare a una soluzione diversa.
Terzo caso: nessun figlio
Quando non ci sono figli viene meno la funzione della casa familiare, perché — come ribadito dalla giurisprudenza — la ratio della norma è esclusivamente quella di tutelare l’interesse dei figli a crescere nel proprio ambiente domestico. In questo caso assumono maggiore importanza la proprietà dell’immobile, le quote di comproprietà e gli accordi tra i coniugi.
Cosa NON fa l’assegnazione della casa
L’assegnazione non trasferisce la proprietà, non cambia le quote e non fa perdere l’immobile al proprietario. Si tratta di un diritto di abitazione legato alla tutela familiare, che però ha effetti concreti nei confronti dei terzi: il provvedimento di assegnazione — così come quello di revoca — è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile. Questo significa che chi acquista l’immobile deve tenere conto dell’eventuale assegnazione già trascritta. Mondo Diritto
Quando si perde il diritto di assegnazione
Un punto spesso frainteso riguarda la convivenza more uxorio o le nuove nozze del genitore assegnatario. La norma prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, oppure convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio. Tuttavia, la lettura letterale della norma è stata corretta dalla giurisprudenza: sia la Corte Costituzionale (sentenza n. 308/2008) sia la Corte di Cassazione (sentenza n. 16171/2014) hanno chiarito che non esiste un automatismo tra nuova convivenza o nuovo matrimonio e revoca dell’assegnazione. Il giudice deve sempre valutare in concreto se la situazione continua a garantire l’interesse prevalente dei figli, prima di revocare il beneficio. Mondo DirittoRicercagiuridica
Conclusioni
“La casa è mia.” “La casa va sempre alla madre.” Entrambe queste frasi possono essere sbagliate, e la normativa vigente — art. 337-sexies c.c. in primis — lo conferma: il criterio guida non è la proprietà, ma l’interesse dei figli, valutato caso per caso dal giudice. Ogni separazione deve essere valutata singolarmente, tenendo conto della situazione abitativa, della presenza di figli e degli accordi tra le parti. Prima di prendere decisioni immobiliari è importante capire quali effetti concreti la separazione può avere sulla casa, anche in vista di una futura vendita o di un nuovo acquisto.
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Nota: i riferimenti normativi e giurisprudenziali sono riportati a scopo informativo generale; per una valutazione della propria situazione specifica è sempre consigliabile rivolgersi a un legale.